L’elaborazione dei dati acquisiti tramite dispositivi video: le linee guida europee
Dell’avv. Cristina MAntelli
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È innegabile che l’odierno uso intensivo di dispositivi video ha un impatto sul comportamento dei cittadini; inevitabilmente, quindi, le implicazioni sulla protezione dei dati sono enormi. La quantità di dati generati dai video, combinata con le innovative tecniche, ne aumenta fra l’altro i rischi di un uso non correlato o improprio.
Il 29 gennaio 2020 è stata adottata, dopo la consultazione pubblica, la versione definitiva delle nuove Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali tramite l’utilizzo di impianti di videosorveglianza (Linee Guida n. 3/2019), introdotte dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB -ex Working Party Art. 29); primo documento europeo che permette di conciliare le esigenze di protezione dei dati personali dei cittadini (attraverso l’applicazione del GDPR) con quelle di una maggiore sicurezza.
Le linee guida mirano a chiarire l’applicazione al trattamento di dati personali del Regolamento europeo quando si utilizzano dispositivi video, garantendone un approccio coerente a tale riguardo. In particolare, esse prendono in esame sia i dispositivi video tradizionali che i dispositivi video intelligenti.
Prima dell’uso, le finalità del trattamento devono essere specificate in dettaglio (articolo 5, paragrafo 1, lettera b)). La videosorveglianza, infatti, può servire a vari scopi, ad es. sostenere la protezione della proprietà e di altri beni, sostenere la protezione della vita e dell’integrità fisica delle persone, raccogliere prove per rivendicazioni civili. Questi scopi di monitoraggio devono essere documentati per iscritto (articolo 5, paragrafo 2) e devono essere specificati per ogni fotocamera di sorveglianza in uso. Ed ancora, gli interessati devono essere informati delle finalità del trattamento in conformità con l’articolo 13 (vedere sezione 7, Trasparenza e obblighi di informazione).
Il mero scopo di “sicurezza” o “per la propria sicurezza” non è sufficiente (ex art. 5, paragrafo 1, lettera b)) ed è altresì contrario al principio secondo cui i dati personali devono essere trattati in modo lecito, equo e trasparente nei confronti dell’interessato.
Pertanto, anche in caso di videosorveglianza, il fondamento giuridico deve essere sempre individuato nell’art. 6, par.1 GDPR. In partica, le disposizioni di maggiore applicazione rappresentano: il consenso, il legittimo interesse [nell’art. 6, par.1 GDPR, lettera f)] e la necessità di svolgere un compito di pubblico interesse.
Situazioni di pericolo imminente possono costituire un interesse legittimo.
Esempio tipico e quello delle banche o negozi che vendono beni preziosi (ad esempio gioiellieri) o aree che sono note per essere scene tipiche del crimine per reati di proprietà (ad esempio stazioni di servizio).Nella maggioranza dei casi, la necessità di installare un sistema di videosorveglianza corrisponde a un’esigenza di tutela della proprietà; perciò, in linea di massima (se la videosorveglianza non si estende nemmeno parzialmente a uno spazio pubblico o proprietà vicina), il trattamento tramite video riprese effettuato nella misura in cui questo è idoneo a difendere geograficamente i confini della proprietà, rientra nei casi di esenzione.
Altri esempi di esclusione sono: un ciclista in mountain bike che vuole registrare la sua discesa con una actioncam. Sta percorrendo una zona remota e prevede solo di utilizzare le registrazioni per il suo intrattenimento personale a casa. Oppure, un turista che registra un video sia attraverso il suo telefono cellulare sia attraverso una videocamera per documentare le sue vacanze. Mostra il filmato ad amici e parenti ma non lo rende accessibile a un numero indefinito di persone.È altresì importante determinare lo scopo per cui sono state effettuate le riprese video. Poiché, nel momento in cui la trasmissione a terzi viene effettuata per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti i dati essa è possibile solo ai sensi dell’articolo 6. Esempio: la videosorveglianza di un parcheggio è installata allo scopo di comprovare eventuali danni. Si verifica un danno e la registrazione viene trasferita a un avvocato per seguire la vicenda. In questo caso lo scopo della registrazione è lo stesso di quello del trasferimento. Viceversa, se la stessa registrazione è pubblicata online per puro divertimento, in questo caso lo scopo è cambiato e non è compatibile con quello iniziale, perciò non sarà possibile identificare una base giuridica per tale pubblicazione.Quindi il destinatario terzo dovrà effettuare la propria analisi legale, in particolare identificando la sua base giuridica ai sensi dell’articolo 6 per l’elaborazione, la ricezione e/o pubblicazione del materiale.
Giova ricordare, in ogni caso, che il Titolare del trattamento è tenuto obbligatoriamente ad operare un bilanciamento degli interessi, valutando l’effettiva necessità di ricorrere alla videosorveglianza in relazione alla finalità che intende perseguire e ai diritti degli interessati, anche alla luce dell’aspettativa degli interessati stessi (ad esempio, per l’interessato è ragionevole pensare che all’interno di una Banca vi sia un sistema di videosorveglianza; non altrettanto può dirsi nel caso dei servizi igienici, all’interno dei quali l’interessato non si aspetta di essere monitorato).
Le Linee Guida introducono inoltre la questione relativa alla divulgazione di registrazioni e riprese video, operando una distinzione tra la generica divulgazione a terzi e la divulgazione alle forze dell’ordine. Sono entrambi processi indipendenti, per le quali la base giuridica va individuata caso per caso, ma deve necessariamente essere presente.
In buona sostanza, ricorrere a questi strumenti comporta dei rischi di non poco conto sia per la loro invasività, sia per il fatto che si tratta di dispositivi elettronici, soggetti a malfunzionamenti e difficoltà di utilizzo. Ecco perché è più che mai opportuno che il responsabile del trattamento valuti con attenzione due aspetti:
- in che misura il monitoraggio influisce sugli interessi, sui diritti fondamentali e sulle libertà delle persone;
- se ciò causa violazioni o conseguenze negative in relazione ai diritti dell’interessato.
Pertanto, i diritti e le libertà fondamentali da un lato e gli interessi legittimi del responsabile del trattamento dall’altro devono sempre essere valutati ed equilibrati attentamente.