L’azienda deve comunque adottare delle pratiche di profilazione poco invasive (ad esempio suddividendo gli utenti solo in macrocategorie di consumo ed evitando la profilazione incrociata tra utenti telefonici e televisivi), limitare la conservazione dei dati raccolti ai tempi strettamente necessari e adottare tutte le cautele previste dalla normativa sulla privacy. In casi in cui la profilazione, come ogni trattamento dati, possa comportare dei rischi specifici per le libertà personali, l’azienda deve chiedere al Garante un’apposita verifica preliminare.
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